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Diagnosi energetica: soggetti abilitati, scadenze e obblighi

La diagnosi energetica o audit energetico, è un’analisi che viene effettuata per individuare anomalie e le inefficienze dei sistemi di gestione del risparmio energetico delle imprese, al fine di consentire un uso razionale e una gestione corretta dell’energia.


Dalla direttiva 2012/UE la diagnosi viene definita come:

«una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati».


Eseguire una diagnosi energetica ti permette di quantificare le opportunità tecniche ed economiche e le azioni di risparmio energetico, al fine di individuare tutte le possibili soluzioni migliorative sia per edifici che per impianti .

Questa diagnosi viene effettuata attraverso 5 fasi:

  1. l’analisi preliminare e raccolta dati

  2. il sopralluogo tecnico

  3. l’elaborazione delle rilevazioni

  4. l’analisi del Benchmark

  5. le proposte/intervento di miglioramento




I SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE LA DIAGNOSI ENERGETICA

A partire dal 19 Luglio 2016 i soggetti abilitati a redigere la diagnosi sono:

  • società di Servizi Energetici certificate UNI CEI 11352 (ESCo),

  • esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e

  • auditor energetici certificati UNI CEI 11339.


DIAGNOSI ENERGETICA: OBBLIGHI E SCADENZE

Con il decreto D. Lgs 102/2014 è stata introdotta l’obbligatorietà per grandi imprese e aziende energivore di presentare la diagnosi energetica a partire dal 2015 ogni 4 anni.


Le aziende energivore sono le imprese a forte consumo di energia, uguale o superiore a 2.4 GWh e iscritte all’elenco della CSEA, mentre per grandi imprese si intendono quelle realtà con più di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuale supera i 43 milioni di euro.


La scadenza del prossimo ciclo di diagnosi è fissata al 5 dicembre 2023, per cui tutte le aziende che non hanno mai conseguito la diagnosi energetica ogni anno, devono verificare se rientrano nell’obbligo, così da provvedere entro il 5 dicembre procedere ad effettuare la diagnosi e trasmetterla all’ENEA.

Per le imprese soggette all’obbligo che non eseguono per tempo la diagnosi energetica, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.


DIAGNOSI ENERGETICA: ALTRI CASI DI OBBLIGATORIETÀ

Oltre alle grandi imprese e le imprese energivore la diagnosi è altresì obbligatoria laddove si prevede la ristrutturazione o la nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW.

L’audit energetico è comunque obbligatorio nei seguenti casi:

  1. Per gli edifici pubblici o ad uso pubblico

  2. In caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici

  3. In caso di sostituzione dei generatori

  4. quando si prevedono ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell’edificio stesso.

Il decreto Criteri Ambientali Minimi richiede che venga inoltre redatta la diagnosi energetica anche per i progetti di ristrutturazione importanti di 1°e di 2° livello di edifici anche condominiali.

In ogni caso, anche se non sempre si configura come un obbligo, la diagnosi energetica rappresenta comunque un’opportunità per evidenziare difetti e cattive gestioni di un edificio, mostrando quali azioni si possono intraprendere per migliorare la prestazione energetica.

Ottimizza l’energia consumata dal tuo condominio o della tua impresa e mettiti in regola!


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