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DIRI, dichiarazione di rispondenza


Cos'è la dichiarazione di rispondenza?

La dichiarazione di rispondenza è un documento, introdotto dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37 (il 37/08 o "nuova 46/90″), per la precisione dall'articolo 7 "dichiarazione di conformità", comma 6. La dichiarazione di rispondenza serve ad attestare che un impianto rispetta determinati requisiti di sicurezza.


A differenza della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza non è redatta dall'esecutore dell'impianto, ma è rilasciata da un professionista il quale, a posteriori, "certifica" la rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte.


Può essere incaricato un professionista per redigere una dichiarazione di rispondenza per gli impianti (o per le parti di impianto) dove la dichiarazione di conformità non è stata rilasciata o è andata persa, per impianti realizzati dopo l'introduzione della Legge 46/90 (esattamente dal 13 marzo 1990), e prima del Decreto 37/08 (fino al 27 marzo 2008).


La dichiarazione di rispondenza serve, ad esempio, qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile, per ottenere un aumento di potenza contrattuale (DM 37/08 Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario: "Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura […] consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, […] La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw), ma anche a dimostrare che il proprio impianto elettrico possiede i requisiti di sicurezza (ad esempio per valorizzare l'immobile in caso di vendita).


Tale aspetto era previsto dall'art.13 del DM, il quale prevedeva l'obbligo di possedere la documentazione tecnica degli impianti degli edifici, in modo da poterla consegnare, in caso di affitto o vendita, al nuovo inquilino, o al nuovo proprietario. Necessaria era stata l'introduzione della DIRI, in modo da certificare l'impianto realizzato prima del dm 37/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse stata prodotta o non fosse reperibile.


Ma l'art. 13 "Documentazione", è stato abrogato dall'art.35, c.2, legge n. 133 del 2008. Ora l'acquirente è tutelato dalla mancata messa a norma degli impianti, come succedeva prima del decreto 22 gennaio 2008, dal Codice Civile, in particolare dagli articoli:

  • 1375: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede;

  • 1490: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa;

  • 1491: non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.


Rispondenza a che cosa?

Il Legislatore non esplicita nel Decreto 37/08, a quali norme tecniche deve rispondere l'impianto per il quale viene redatta la dichiarazione di rispondenza, tuttavia è logico considerare, per impianti realizzati prima della Legge 46/90, quanto riportato dall'articolo 6 commi 2 e 3 del 37/08: "Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA". Per impianti realizzati tra la Legge 46/90 e il DM 37/08 si intende rispondenza ai requisiti della Legge 46/90.


Chi firma?

La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da "professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, oppure, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione".


Quindi, per impianti non soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice.


Se la dichiarazione di rispondenza è firmata dal responsabile tecnico di un'impresa installatrice, questi firma la dichiarazione in quanto persona, non come impresa. Le eventuali responsabilità civili ricadranno quindi sulla persona, e non sull'impresa installatrice.


E se l'impianto non "risponde"?

Qualora dovessero essere rilevate, in sede di verifica, non conformità tali da compromettere le condizioni di sicurezza, è possibile incaricare un installatore di eseguire le modifiche necessarie al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo caso l'installatore dovrà produrre la dichiarazione di conformità da allegare alla dichiarazione di rispondenza.


L'installatore che, entro i limiti dimensionali previsti dal Decreto 37/08, è chiamato a redigere la dichiarazione di rispondenza e deve eseguire lavori, può rilasciare sia la dichiarazione di rispondenza, che la dichiarazione di conformità da allegare per quanto riguarda l'intervento svolto. Non è necessario, contestualmente alla redazione della dichiarazione di rispondenza, la dichiarazione di adeguatezza della cabina MT/BT. I due documenti sono assolutamente indipendenti e distinti.


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